RIFORMA PROFESSIONI DDL SINTESI – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 04/09/2025 un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, con l’obiettivo di avviare un riordino organico e una modernizzazione del settore in coerenza con gli standard europei.
CONTESTO NORMATIVO – Il comparto delle professioni regolamentate è stato interessato da un’ultima riforma organica con il D.L. 138/2011 (conv. dalla L. 148/2011) e con il D.P.R. n. 137/2012, che hanno introdotto, tra gli altri, principi comuni su:
* accesso mediante esame di Stato, tirocinio e formazione continua,
* obbligo di assicurazione per la responsabilità civile,
* pubblicità e concorrenza,
* procedimento disciplinare.
Ulteriori innovazioni hanno riguardato le società tra professionisti (STP) (art. 10 della L. 183/2011) e la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023 – vedi Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura). Durante la pandemia, provvedimenti emergenziali hanno introdotto forme di digitalizzazione nei procedimenti elettorali e gestionali degli Ordini e Collegi.
Restano però profonde disomogeneità tra i singoli ordinamenti, cui si aggiunge l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, che incidono sul modo di esercitare la professione. Da qui la necessità di un riordino complessivo, perseguito con il nuovo disegno di legge.
AMBITO DI APPLICAZIONE – La delega riguarda le professioni elencate nell’Allegato A al DDL, tra cui: architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti, agronomi, consulenti del lavoro, attuari, assistenti sociali, giornalisti, consulenti in proprietà industriale, spedizionieri doganali, agrotecnici.
Restano espressamente escluse la professione forense, quella notarile e le professioni sanitarie.
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI – Il Governo dovrà attenersi a un ampio insieme di principi e criteri direttivi (art. 2), tra i quali si segnalano i seguenti (maggiore approfondimento sui criteri ritenuti di maggiore rilevanza o interessati da modifiche di maggiore impatto):
* Ruolo sociale ed economico – Valorizzazione del contributo delle professioni allo sviluppo del Paese.
* Indipendenza professionale – Garanzia dell’autonomia intellettuale del professionista nell’interesse pubblico.
* Perimetrazione delle competenze – La delega prevede una revisione organica della disciplina relativa all’individuazione delle competenze delle singole professioni, al fine di ridurre sovrapposizioni e conflitti che negli anni hanno alimentato un elevato contenzioso. Si tratta di un punto cruciale, poiché molte professioni tecniche presentano ambiti di attività contigui (ad esempio architetti e ingegneri, geometri e periti, agronomi e agrotecnici). Il criterio direttivo impone di definire con maggiore chiarezza quali attività siano riservate in via esclusiva e quali possano essere esercitate in forma concorrente, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e normativa. La riperimetrazione dovrà dunque essere effettuata in modo da garantire certezza agli operatori, ridurre i margini di conflittualità e favorire l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di libera concorrenza stabiliti anche dal diritto europeo.
* Accesso libero e ordinato – Esame di Stato in coerenza con l’art. 33, c. 5 Cost.; disciplina anche per lauree abilitanti.
* Titolo professionale – Riservato ai soli iscritti agli albi.
* Specializzazioni – La delega introduce la possibilità di istituire percorsi di specializzazione professionale all’interno degli Ordini e Collegi, per rispondere all’esigenza di riconoscere formalmente competenze avanzate e settoriali, oggi spesso lasciate alla sola prassi o a titoli formativi universitari non sempre coordinati con l’ordinamento professionale. La norma prevede che siano gli stessi Consigli nazionali a proporre l’attivazione delle specializzazioni, in relazione alle specifiche esigenze del settore, e a organizzare i relativi corsi, eventualmente in convenzione con università e enti di formazione accreditati.
Il titolo di specialista sarà rilasciato solo al termine di un percorso formativo strutturato e verificabile, con esami finali e aggiornamento periodico, in linea con il principio della formazione continua obbligatoria. In tal modo si garantisce che la qualifica non sia meramente formale, ma rappresenti un effettivo valore aggiunto per il professionista e per i clienti.
Il criterio direttivo prevede inoltre che le specializzazioni siano disciplinate in modo da evitare duplicazioni o sovrapposizioni con altri percorsi universitari e post-universitari, assicurando chiarezza di ruoli e coerenza con il sistema delle competenze professionali. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle professioni italiane in settori strategici (ad esempio ambiente, digitale, energia, intelligenza artificiale), valorizzando il merito e la formazione di alto livello, e al tempo stesso tutelare l’affidamento degli utenti su profili professionali qualificati e certificati.
* Sistema elettorale ordinistico – Uniformato a principi di rappresentanza, trasparenza e parità di genere, con possibilità di voto digitale.
* Incompatibilità – Revisione delle regole per eliminare barriere ingiustificate.
* Natura giuridica e vigilanza – Chiarimento sullo status di enti pubblici non economici, con vigilanza del Ministero competente e dei Consigli nazionali.
* Personale dipendente Ordini – Applicazione del D. Leg.vo 165/2001 e CCNL Funzioni Centrali.
* Consigli di disciplina – Nuova disciplina su nomina, funzionamento, garanzie difensive, utilizzo di strumenti telematici, formazione obbligatoria dei membri.
* Codici deontologici – Competenza esclusiva dei Consigli nazionali, aggiornati anche per governare l’uso delle tecnologie digitali e dell’IA.
* Equo compenso – Il disegno di legge conferma il principio dell’equo compenso come cardine della disciplina professionale, prevedendo che ciascun Ordine o Collegio definisca parametri obbligatori di riferimento per la determinazione dei compensi. Tali parametri, predisposti dai Consigli nazionali, saranno approvati con decreto del Ministero vigilante e dovranno essere aggiornati periodicamente, tenendo conto delle evoluzioni del mercato e delle specificità delle singole professioni.
La delega mira a rafforzare quanto già previsto dalla legge n. 49/2023, ponendo particolare attenzione alla tutela dei professionisti nei rapporti con i clienti forti – pubbliche amministrazioni, banche, grandi imprese e assicurazioni – nei confronti dei quali il rischio di squilibrio contrattuale è maggiore. In tali rapporti, il compenso dovrà garantire non solo la proporzionalità alla quantità e qualità della prestazione, ma anche la sostenibilità economica dell’attività professionale.
Il criterio direttivo prevede che la violazione delle regole sull’equo compenso possa comportare nullità parziale delle clausole contrattuali che prevedono compensi non conformi ai parametri, con automatica sostituzione con i valori determinati dal decreto ministeriale. È inoltre ribadito che i Consigli nazionali dovranno prevedere strumenti di vigilanza e sanzione in caso di inosservanza, in coordinamento con i codici deontologici.
La riforma intende così assicurare un sistema uniforme e certo, che eviti fenomeni di concorrenza al ribasso e garantisca al contempo ai clienti la trasparenza nella determinazione dei costi delle prestazioni, rafforzando la dignità economica e sociale delle professioni.
* Assicurazione RC obbligatoria – Il disegno di legge interviene per rendere più efficace e uniforme l’obbligo assicurativo già previsto a carico dei professionisti iscritti agli albi. La delega mira a superare la frammentarietà delle attuali prassi, introducendo la possibilità per gli Ordini professionali e per le Casse di previdenza di stipulare polizze collettive, cui gli iscritti possano aderire a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Le polizze dovranno coprire non soltanto la responsabilità civile verso terzi, ma anche i rischi derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti digitali, con aggiornamento periodico dei massimali e delle condizioni contrattuali. L’obiettivo è quello di garantire un’adeguata tutela dei clienti e, al contempo, di alleggerire il peso economico sui singoli professionisti, spesso costretti a sottoscrivere contratti assicurativi onerosi e poco trasparenti.
* Tutela del professionista – In caso di infortuni, malattie, maternità, con sospensione di obblighi fiscali e previdenziale.
* Formazione continua – La delega rafforza e uniforma il sistema della formazione continua obbligatoria, già introdotto dal D.P.R. 137/2012, con l’obiettivo di garantire l’aggiornamento costante delle competenze professionali e di ridurre le differenze tra i vari ordinamenti.
Il criterio direttivo prevede che i Consigli nazionali adottino regolamenti uniformi, fissando standard minimi validi per tutti gli iscritti: numero annuo di crediti formativi da conseguire, articolazione delle ore obbligatorie, modalità di verifica e di certificazione delle attività svolte. Un’attenzione particolare è rivolta ai settori innovativi e di maggiore impatto sul mercato del lavoro: ogni professionista dovrà dedicare una quota minima di ore alla formazione su digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale ed energetica.
La delega punta inoltre a favorire l’accessibilità della formazione attraverso piattaforme online accreditate, con riconoscimento degli eventi organizzati da università, enti pubblici e associazioni scientifiche. Si prevede l’introduzione di controlli più stringenti sugli enti accreditati e l’obbligo per i Consigli di vigilare sulla qualità dei corsi offerti.
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo continuerà a costituire illecito disciplinare, ma la nuova disciplina dovrà prevedere sistemi più trasparenti di monitoraggio e strumenti di recupero per chi non raggiunge i crediti richiesti. L’obiettivo è di trasformare la formazione continua da mero adempimento burocratico a vero strumento di crescita professionale, capace di rafforzare la competitività dei professionisti italiani sul piano europeo e internazionale.
* Società tra professionisti (STP) – Un capitolo rilevante della delega è dedicato al riordino della disciplina delle società tra professionisti, introdotte con la L. 183/2011 ma rimaste finora caratterizzate da incertezze applicative e da limitata diffusione. Il Governo è delegato a rivedere le regole sulla partecipazione dei soci professionisti e non professionisti, sul regime delle incompatibilità, sulle modalità di esercizio della responsabilità disciplinare e sui rapporti con gli Ordini. È inoltre prevista la definizione di un quadro fiscale e previdenziale più chiaro, che consenta di equiparare le STP ai modelli societari ordinari (società di persone, di capitali o cooperative) senza svantaggi ingiustificati. Altro profilo centrale sarà la disciplina della responsabilità solidale della società e dei soci professionisti nei confronti dei clienti, da coordinare con le nuove regole sull’assicurazione obbligatoria. L’intento è di incentivare la crescita di forme associative in grado di competere su mercati complessi e internazionali, senza snaturare la natura intellettuale e fiduciaria della prestazione professionale.
* Sussidiarietà – Possibilità per gli Ordini di svolgere funzioni pubblicistiche in sostituzione della P.A., ai sensi della L. 81/2017.
* Sportelli lavoro autonomo – Convenzioni con il Ministero del Lavoro per l’accesso alla piattaforma SIISL.
ITER DI APPROVAZIONE E DECRETI DELEGATI – Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, sarà ora trasmesso al Parlamento per l’esame e l’approvazione. Una volta promulgata e pubblicata la legge, il Governo avrà 24 mesi di tempo per adottare i decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro vigilante e sentiti i Consigli nazionali delle professioni.
Gli schemi di decreto dovranno essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro 30 giorni. È prevista inoltre la possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi e integrativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo.
Il percorso si articola dunque in due fasi:
1) fase legislativa primaria – approvazione della legge delega;
2) fase attuativa – adozione dei decreti legislativi di riordino e, successivamente, dei decreti correttivi.