Il Codice degli Incentivi è legge: le novità per i professionisti

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Data:
12 Dicembre 2025

Stabilita l’equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell’accesso agli incentivi

Il 10 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, attuativo della Legge Delega 160/2023.

Il provvedimento, denominato “Codice degli incentivi”, rappresenta una riforma organica volta ad armonizzare, razionalizzare e semplificare il complesso sistema delle agevolazioni alle imprese in Italia.

La legge interessa i professionisti che assistono le imprese nella finanza agevolata, ma anche quelli nelle vesti di destinatari degli incentivi statali.

Ambito di applicazione e strumenti agevolativi

Il Codice disciplina i principi generali dei procedimenti amministrativi per gli interventi di agevolazione alle imprese. Rientrano nel perimetro del decreto diverse forme di aiuto, tra cui:

  • contributi a fondo perduto (in conto impianti, capitale, gestione, interessi);
  • finanziamenti agevolati;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • interventi nel capitale di rischio (equity/quasi equity).

Il Codice non si applica agli incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative (es. crediti d’imposta automatici) né a quelli in materia di accise.

Il “Sistema Incentivi Italia” e la digitalizzazione

Uno dei pilastri della riforma è la piena digitalizzazione del ciclo di vita dell’incentivo. Viene istituito il “sistema Incentivi Italia”, un catalogo di servizi integrato tra il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.

Le nuove funzionalità a disposizione dei professionisti e delle imprese includeranno:

  • verifica preventiva dei requisiti: un servizio telematico per la certificazione preventiva del possesso dei requisiti di accesso prima dell’invio dell’istanza;
  • standardizzazione dei codici di spesa: un sistema di classificazione univoco delle voci di spesa ammissibili per uniformare i controlli;
  • interoperabilità: acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso della PA e controlli automatizzati.

Programmazione pluriennale: stop ai “Click Day”

Il Codice impone un cambio di paradigma dalla gestione emergenziale alla pianificazione strategica.

  • Programma degli incentivi: ogni amministrazione centrale deve adottare un documento pluriennale che definisca obiettivi strategici, tipologie di intervento e cronoprogramma di massima dei bandi.
  • Tavolo permanente degli incentivi: istituito presso il MIMIT, garantirà il coordinamento tra Stato e Regioni per evitare sovrapposizioni e favorire la complementarità tra fondi nazionali ed europei.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio che l’assegnazione delle risorse avvenga in tempi estremamente ridotti basati sul solo ordine cronologico (il cosiddetto “click day”), favorendo procedure che valutino la qualità dei progetti.

Il Bando-Tipo e l’uniformità delle regole

Per semplificare l’attività di consulenza e ridurre il contenzioso, i futuri avvisi dovranno conformarsi a un Bando-tipo che sarà definito dal MIMIT. Il bando dovrà contenere elementi standardizzati riguardanti:

  • cumulabilità delle agevolazioni;
  • cause di revoca e decadenza;
  • obblighi di monitoraggio e raccolta dati.

Criteri di premialità e riserve per le PMI

Il Codice introduce meccanismi premiali obbligatori (punteggi aggiuntivi, riserve di fondi o maggiorazione del contributo) per le imprese virtuose. Costituiscono elementi premianti in fase istruttoria:

  • rating di legalità: per le imprese iscritte nell’apposito elenco;
  • parità di genere: possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 (art. 46-bis D.Lgs 198/2006);
  • lavoro giovanile e inclusione: assunzione di giovani, donne o persone con disabilità oltre gli obblighi di legge;
  • sostegno alla natalità: misure di welfare aziendale a supporto della genitorialità.

È prevista inoltre una riserva finanziaria minima del 60% delle risorse di ogni incentivo a favore delle PMI, di cui almeno il 25% destinato a micro/piccole imprese.

Equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell’accesso agli incentivi

L’articolo 2 del Codice include nel termine “impresa” qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, “incluso il lavoratore autonomo”, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento.

Allo stesso tempo propone una definizione di “lavoratore autonomo”, che comprende sia il libero professionista iscritto agli ordini professionali sia l’esercente professioni non organizzate in ordini o collegi (ai sensi della legge 4/2013).

L’articolo 10 è interamente dedicato alla “Partecipazione del lavoratore autonomo”. È stabilito che quando un bando prevede la partecipazione dei lavoratori autonomi, questi accedono alle medesime condizioni previste per le PMI (Piccole e Medie Imprese).

È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che esonera i professionisti dai requisiti richiesti alle imprese che non sono necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o che non sono strettamente funzionali all’incentivo, al fine di evitare ostacoli di fatto alla loro partecipazione.

I bandi, infine, dovranno definire disposizioni apposite per disciplinare i requisiti di accesso specifici per i lavoratori autonomi; in ogni caso, i professionisti beneficiano delle quote di riserva finanziaria destinate alle realtà dimensionali minori.

Cause di esclusione e delocalizzazione

Il Codice inasprisce i requisiti di onorabilità e stabilità degli investimenti. Sono sempre esclusi dalle agevolazioni i soggetti:

  • sottoposti a misure di prevenzione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • con violazioni ostative al rilascio del DURC;
  • che non hanno rispettato l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali (Legge 213/2023);
  • che effettuano operazioni di delocalizzazione dell’attività incentivata dal sito produttivo agevolato.